Responsabilizzare o punire? Il nuovo paradigma dell’imputabilità minorile tra Italia e California
29 Luglio 2026
Il 23 luglio 2026 il Consiglio dei ministri italiano ha approvato un disegno di legge che, se approvato dai due rami del Parlamento, andrebbe a modificare le regole giuridiche sull’imputabilità del minore. In un videomessaggio, la Presidente Giorgia Meloni ha definito il disegno di legge come una risposta al crescente allarme sociale legato alla criminalità minorile nel nostro Paese. I dati, tuttavia, sembrano raccontare una realtà diversa: secondo l’ultimo rapporto di Save the Children, “(Dis)armati”, l’Italia è il Paese con il tasso di criminalità minorile più basso d’Europa.
Attualmente, l’ordinamento penale italiano individua tre fasce di età rilevanti ai fini dell’imputabilità: quella dei maggiorenni, quella dei minori di 14 anni e quella compresa tra i 14 e i 18 anni. Chi, al momento della commissione del fatto, non aveva ancora compiuto 14 anni è considerato sempre non imputabile; la legge attribuisce quindi al minore, in questo caso, una presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere. Diversamente, per chi al momento della commissione del reato aveva compiuto 14 anni ma non ancora 18 anni, la legge subordina la dichiarazione di imputabilità all’accertamento, caso per caso, della capacità di intendere e di volere. Ciò significa che tale valutazione deve essere compiuta in concreto, ossia in relazione alle caratteristiche cognitive e volitive del minore al momento della commissione del fatto. In tale valutazione interviene il Pubblico Ministero, che forma il proprio convincimento sull’imputabilità del minore anche sulla base di elementi desumibili dall’ambiente familiare e sociale nel quale il minore vive. Ciò che il disegno di legge intende modificare è il principio di imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni, prevedendo una presunzione di coscienza e di discernimento nel minore infra-diciottenne, equiparabile a quella del maggiorenne. Si introdurrebbe, quindi, una capacità di intendere e di volere presunta, con il rischio di una progressiva adultizzazione del minore.
Una simile impostazione potrebbe entrare in tensione con il principio del favor minoris, ovvero con l’esigenza di mantenere un’attenzione particolare alle condizioni e alle esigenze del minore. La giustizia minorile dovrebbe infatti essere incentrata su finalità educative e sul recupero del minore, mentre l’eventuale risposta penale dovrebbe rappresentare l’ultima soluzione. L’analisi del nuovo DDL, definito nel dibattito pubblico anche come “DDL anti-maranza”, consente di interrogarsi sulla possibile influenza di modelli di common law. Sebbene i due ordinamenti si fondino su presupposti storico-giuridici profondamente differenti, il recente intervento del legislatore italiano offre un interessante spunto di riflessione per verificare quanto già osservato in precedenza, ovvero se si stia delineando una progressiva convergenza verso modelli di responsabilizzazione del minore già presenti in molti Stati americani.
Ma come sono strutturati i sistemi di imputazione minorile negli Stati Uniti? Occorre innanzitutto precisare che ogni Stato presenta una propria disciplina e un proprio sistema di giustizia minorile, fondati su tradizioni giuridiche e storiche differenti. È tuttavia possibile partire dall’analisi di un modello che presenta alcune caratteristiche vicine alla tradizione italo-europea: il sistema di giustizia minorile californiano. In California non esiste un codice penale dedicato, ma il California Welfare and Institutions Code (WIC), che disciplina l’intero sistema della giustizia minorile. La normativa prevede che i minori tra i 12 e i 17 anni che violano una legge penale rientrino nella giurisdizione della Juvenile Court. I minori di 12 anni, invece, possono essere sottoposti alla giurisdizione del tribunale minorile solo in casi eccezionali e per reati particolarmente gravi.
Inoltre, il sistema californiano disciplina il cosiddetto Transfer Hearing: in presenza di determinati presupposti e per reati particolarmente gravi, il giudice minorile può disporre il trasferimento del procedimento davanti al tribunale degli adulti. Se si volesse individuare un elemento di collegamento tra il nuovo disegno di legge italiano e il modello californiano, questo potrebbe essere rintracciato nella maggiore valorizzazione della responsabilità individuale del minore. La differenza fondamentale, tuttavia, è che il sistema della Juvenile Justice californiana rimane fortemente orientato alla riabilitazione, attraverso giudici specializzati e programmi di recupero particolarmente strutturati.
La California, negli anni, ha sviluppato sistemi di reinserimento e una rete di interventi multidisciplinari molto più ampia. Non si applica il principio del favor minoris secondo la stessa impostazione presente nel sistema italiano, ma si parte dalla considerazione che il minore, proprio perché tale, sia un soggetto ancora in evoluzione e quindi recuperabile attraverso interventi mirati. I programmi di diversion californiani consentono di evitare il processo o la detenzione attraverso percorsi alternativi caratterizzati da un forte sostegno all’inserimento del minore nel tessuto sociale. Particolare attenzione viene inoltre dedicata ai servizi di salute mentale, partendo dalla consapevolezza che molti comportamenti criminali possano essere collegati a traumi, disturbi psichiatrici o contesti familiari disfunzionali.
Anche i servizi territoriali risultano maggiormente strutturati e in grado di rispondere al problema in modo più incisivo, mentre in Italia la qualità degli interventi varia significativamente in base alle risorse disponibili sul territorio. Se il nuovo DDL Meloni sembra avvicinare il sistema italiano a una concezione più responsabilizzante dell’imputabilità del minore, esso non recepisce contestualmente gli strumenti di riabilitazione e di intervento multidisciplinare che caratterizzano il modello californiano. Ne deriva il rischio di rafforzare la dimensione repressiva senza sviluppare, con pari intensità, quelle politiche di recupero sociale che rappresentano uno degli elementi qualificanti della moderna giustizia minorile californiana.
di Fulvia De Santis
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